Corte di Cassazione, Sez. Unite Penali, 13 novembre 2019, n. 45936
Anteriore sequestro preventivo di beni del fallito – Curatore – Legittimazione a richiederne il dissequestro – “Disponibilità” da parte sua anche di tali beni.
Il curatore fallimentare è, ad avviso della Corte di Cassazione, soggetto legittimato a chiedere la revoca del sequestro preventivo a fini di confisca ed è soggetto legittimato anche ad impugnare i provvedimenti in materia cautelare reale; ciò in ottemperanza di quanto disposto dall’articolo 322 bis c.p.p. che vede il Curatore come “soggetto avente diritto alla restituzione”, che di fatto interviene dopo il fallimento, in quanto portatore di interessi non prettamente privatistici ma unicamente volti alla massima tutela del ceto creditorio. Del resto anche l’articolo 42 della legge fallimentare al primo comma conferma che con la sentenza dichiarativa di fallimento il fallito viene privato dell’amministrazione e disponibilità dei propri beni, con la conseguenza che tutti i beni (dunque anche quelli sottoposti a sequestro) rientrano nella disponibilità del Curatore al solo fine di garantire la massima soddisfazione del ceto creditorio. La Corte di Cassazione chiarisce altresì che non può essere precluso al Curatore un’autonoma legittimazione ad impugnazione i provvedimenti in materia di sequestro, anche se in un giudizio al quale la curatela era estranea.
Si tratta di una novità di rilievo considerando che, nella attuale situazione normativa, mancava una posizione nitida in merito alla generale facoltà di impugnare, da parte del Curatore, provvedimenti di sequestro preventivo, anche per equivalente, quando erano stati emessi prima della sentenza dichiarativa di fallimento, non essendo il Curatore titolare di alcun diritto reale sui beni dell’impresa, né in proprio, né quale rappresentante dei creditori del fallito i quali, prima della conclusione della procedura concorsuale non hanno alcun diritto restitutorio sui beni. Interessante il passaggio in Sentenza: “L’insussistenza in capo alla curatela di una generale facoltà di impugnazione dei provvedimenti cautelari reali, nella situazione normativa attualmente vigente, è stata recentemente ribadita anche rispetto all’intervenuta emanazione del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, art. 320 la cui entrata in vigore è prevista dallo stesso decreto per il 15 agosto 2020, che attribuisce espressamente al curatore tale facoltà con riguardo alla proposizione della richiesta di riesame o di appello avverso i decreti e le ordinanze di sequestro, nonché del ricorso per cassazione avverso le decisioni su dette richieste, nei casi, nei termini e con le modalità previste dal codice di procedura penale. Si è invero rilevato sul punto come proprio il fatto che il legislatore abbia ritenuto di dover conferire al curatore tale facoltà confermi la mancanza della stessa nell’attuale assetto normativo (Sez. 2, n. 27262 del 16/04/2019, Fallimento Eurocoop s.coop., Rv. 276284)”.