COVID-19: Il Codice della Crisi d’Impresa slitta a settembre 2021

L’emergenza COVID-19 ed il fondato timore che la nuova normativa possa creare un pregiudizio all’imprenditoria italiana, già colpita da questa crisi economica, ha convinto il legislatore a rimandare l’entrata in vigore del Codice.

Prima si è provveduto a rimandare l’attivazione dei soli meccanismi di allerta al febbraio 2021;

Adesso si è rinviato tutto il Codice della Crisi a Settembre 2021 ma già si parla anche di una riscrittura dello stesso per adeguarlo alla attuale congiuntura economica.

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Via libera al contratto di “Sale and Lease Back”

Con la sentenza dello scorso 6 luglio num. 16646 la Suprema Corte ha affrontato uno dei più delicati contratti sviluppati negli ultimi anni, ovvero il cd “Sale and lease back” che prevede la vendita di un cespite immobiliare ad una società finanziaria la quale poi lo restituirebbe al cedente tramite contratto di locazione finanziaria.

Il contratto si era scontrato in passato con la criticità derivante dall’art. 2744 del Codice Civile che prevede il divieto di patto commissorio, ovvero il divieto di una clausola che preveda in caso di insolvenza del debitore, per il garante di rivalersi trasferendo a sé la proprietà del bene posto a garanzia.

La Corte affronta il contratto in oggetto affermando che il trasferimento di proprietà è elemento indispensabile per la successiva locazione finanziaria, che rappresenta una forma non già di costituzione di garanzia e spossessamento, bensì di leasing; assicurando quindi una immediata liquidità al cedente con la possibilità in ogni caso di riacquistare il bene al termine della locazione finanziaria.

Uno strumento sempre più diffuso in questi anni di crisi che quindi trova piena legittimazione anche in ambito giudiziario.

A cura di Simone Pesucci

L’IMPORTANZA DI UNA PERIZIA ACCURATA IN TEMA DI USURA E ANATOCISMO

Nel corso degli ultimi anni abbiamo visto un proliferare di cause attive promosse nei confronti degli istituti bancari fondate su usura oggettiva, soggettiva e anatocismo.

Il privato, il commerciante, la piccola e media impresa hanno tutti capito che il rapporto con le banche è profondamente cambiato: non è più caratterizzato da una inferiorità patologica dettata dalla causa giuridica che lo genera, ovvero la necessità di accedere al credito; infine anche la giurisprudenza ha cominciato a riequilibrare questo rapporto.

si assiste ad un proliferare negli ultimi anni di un fiorente commercio dietro la promessa di ribaltare le sorti del rapporto tra dare e avere, tra banca e cliente. Molte società offrono assistenza legale e perizie strutturate per verificare l’esistenza di usura e anatocismo nei vostri conti correnti, mutui e affidamenti.

Come spesso accade anche in altri settori non giuridici, la verità probabilmente sta nel mezzo: se da un lato è importante per il cliente avere il diritto di verificare l’operato dell’istituto bancario, dall’altro occorre non imbarcarsi in imprese degne del miglior Don Chisciotte del diritto, con il rischio di trovarsi impigliati tra le pale del mulino a vento contro il quale ci hanno fatto strenuamente combattere.

Ci sono quindi alcuni aspetti preliminari che vanno considerati per affrontare le situazioni ed i rapporti bancari prima di avviare una azione giudiziaria contro la Banca di turno.

 

  1. COMPLETEZZA DELLA DOCUMENTAZIONE

Non si può fare una perizia sensata se la documentazione non è completa.

Per documentazione completa si intende:

Contratti di conto corrente, documento di sintesi, eventuali modifiche, linee di credito, prestiti chirografari:

Estratti conto scalari dall’inizio del rapporto sino alla sua chiusura.

 

Chi estrapola preanalisi gratuite (che non sono perizie) senza questi dati vi fornisce solo una generica e vaga idea della patologia che si nasconde nelle pieghe dei vostri contratti bancari.

Purtroppo in alcuni casi le preanalisi hanno un solo fine: farvi vedere un potenziale recupero (spesso migliaia di euro tra usura e anatocismo) e quindi spingervi a pagare per la perizia finale.

Diffidate di questo strumento o quantomeno siate consapevoli che da una preanalisi che afferma un potenziale recupero di 30.000 euro può benissimo emergere una perizia che vi legittima a chiederne solo 300; a voi le valutazioni di opportunità.

Solo con tutti i dati completi potete pretendere una risposta completa. Se avete una documentazione parziale, prima di chiedere una perizia occorre richiedere al proprio istituto di credito i documenti mancanti.

È un vostro diritto, ai sensi dell’articolo 119 Testo Unico in materia bancaria: la Banca avrà 90 giorni per restituirvi le copie richieste.

 

  1. PERIZIA REALISTICA

Rivolgetevi ad un professionista specializzato per ottenere una perizia attendibile.

Questa potrebbe essere una affermazione scontata ma non lo è: quella perizia è il vostro principale strumento per la corretta istruzione della causa, quindi deve essere non solo completa e affidabile, ma anche redatta da un professionista esperto della materia.

Il consiglio che fornisco ai miei clienti è di affidare questo incarico ad un soggetto che già opera come consulente del Tribunale stesso.

Questo per due essenziali motivi: il professionista conoscerà la prassi di quel tribunale, l’orientamento prevalente sul tema (l’argomento dell’usura bancaria è assai mutevole e soggetto a svariate interpretazioni che cambiano di anno in anno e da un foro all’altro); molto probabilmente il professionista dopo avervi redatto la perizia iniziale sarà poi chiamato ad operare come consulente tecnico di parte nella ctu disposta dal giudice: è fondamentale che sia sempre lo stesso soggetto a seguirvi per tutta la procedura.

 

  1. UNA VALUTAZIONE LEGALE (ANCHE) DI OPPORTUNITA’

Questo è l’aspetto più complesso e controverso: il commercialista deve fornirvi numeri realistici per consentire a voi di capire se conviene o meno avviare l’azione legale.

La serietà professionale passa da questo punto focale: deve essere in grado di dirvi, anche, che non c’è margine di recupero; che nel vostro caso ha ragione la Banca.

in altri casi il contenzioso con il vostro istituto di credito può essere giunto ad una fase processuale in cui talune eccezioni non possono più essere proposte; quindi conviene fare anche una valutazione sulla tempestività.

E’ difficile capire quando agire per primi e quando invece fermarsi per tempo: la scelta passa tutta attraverso la perizia e la sua attendibilità: potreste evitare la soccombenza delle spese legali e magari pensare ad una proposta transattiva, un piano di rientro concordato sempre con l’assistenza dei professionisti.

 

  1. CONCLUSIONI

È utile verificare sempre il rapporto bancario, specialmente se siete una piccola o media impresa attiva da molti anni; per farlo dovrete disporre della documentazione integrale che avrete il diritto di esigere dalla vostra Banca.

Rivolgetevi ad un commercialista o una società specializzata nel settore, meglio se con esperienza già di consulenza tecnica presso il Tribunale presso il quale andrà instaurato il giudizio.

Valutate seriamente la convenienza di instaurare un giudizio, fatevi fare un preventivo completo sui costi della perizia, del legale e della ctu, con una eventuale ipotesi di soccombenza: confrontate l’ipotesi con quella di una trattativa stragiudiziale con la banca per la ristrutturazione del vostro debito.

In ultimo però voglio anche ricordare che oggi gli istituti bancari sono molto più “prudenti” che in passato: faranno le stesse vostre valutazioni, verificheranno i tassi applicati per evitare una soccombenza e valuteranno molto più volentieri una transazione a saldo e stralcio, di fronte alla prospettiva di un lungo e difficoltoso recupero coattivo; ricordate che anche loro devono pagare il legale, il consulente di parte, le spese del procedimento e di esecuzione per sperare, infine, di veder recuperata una parte del loro credito originario.

Oggi più che mai è essenziale lavorare in team per questo tipo di problematiche: solo un gruppo con esperienza potrà fornirvi il supporto adeguato per raggiungere un risultato di successo.

 

 

a cura di Simone Pesucci

Legge 119/2016 (d.l. 59/2016) Modifiche su Procedure esecutive, concorsuali e su banche in liquidazione

E’ entrata in vigore il 03.07.2016 la legge 119 in tema di “Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonche’ a favore degli investitori in banche in liquidazione“.

Molte le novità sia all’interno della legge fallimentare che del Codice di Procedura Civile.

Si allegano le tavole sinottiche predisposte dalla Scuola superiore della magistratura che pongono l’evidenza sulle modifiche in vigore dal 3 luglio.

Siamo a disposizione per ogni chiarimento e aiuto in merito

A cura di Simone Pesucci

Costituzione Start-Up in forma di S.R.L. senza Notaio dal 20 Luglio 2016

Segnalo una importante novità in tema di Start-Up innovative.

Il D.L. n. 3 del 2015 ha introdotto, all’articolo 4, comma 10-bis infatti già consentiva a queste tipologie societarie di costituirsi senza necessità di passare attraverso un atto notarile, ma purtroppo mancavano i modelli e la procedura standard per l’invio telematico della costituzione.

Con decreto del 17 febbraio 2016 il Ministro dello sviluppo economico ha redatto un modello standard di atto costitutivo e statuto di società a responsabilità limitata, finalizzato alla costituzione della start-up, secondo la procedura derogatoria delle norme codicistiche introdotta dal richiamato comma 10 bis.

Infine, con decreto direttoriale del 01 luglio (lo trovate qui) sono state approvate le specifiche tecniche per predisporre atti costitutivi e statuti in formato elaborabile Xml.

A questo si aggiunge anche una circolare sempre a cura del Ministero dello Sviluppo economico con cui sono state fornite istruzioni specifiche alle Ccia sulla nuova procedura. (la trovate qui)

Ma tutto questo cosa prevede?

è possibile compilare tutta la documentazione (per la quale, pur non essendo più obbligatorio l’atto notarile, è pur sempre vivamente consigliata l’assistenza legale o comunque di un esperto di diritto societario) tramite il portale startup.registroimprese.it

Per maggiori informazioni non esitate a contattarci.

A cura di Simone Pesucci

Simone Pesucci

avvocato

Ruolo in MULTIPRO: Fondatore

 

2005: Laurea 110/110 e lode in Diritto Privato dal titolo: Firma Digitale e Documento Informatico.

2005-2008: Pratica forense presso studio Serni-Donati in Firenze

2009: iscrizione all’Albo degli Avvocati di Firenze

2010-2012: Partner presso Lexjus Sinacta sede di Firenze

2013-Presente: Senior Partner dello Studio Legale Pesucci

2011-Presente: Membro della Commissione Informatica istituita presso l’Ordine degli Avvocati di Firenze

2007-Presente: Membro di A.S.Co.T. Associazione Studi Concorsuali della Toscana

 

AREE DI COMPETENZA

  • Diritto Bancario
  • Diritto Civile
  • Diritto Commerciale
  • Diritto Fallimentare
  • Contrattualistica legale
  • Gestione Crediti insoluti
  • Rapporti B2B e C2B
  • Diritto dei mercati finanziari

 

CONTATTI

mailto: simone.pesucci@rete-multipro.it

web: www.studiolegalepesucci.net

 

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