COVID-19: Il Codice della Crisi d’Impresa slitta a settembre 2021

L’emergenza COVID-19 ed il fondato timore che la nuova normativa possa creare un pregiudizio all’imprenditoria italiana, già colpita da questa crisi economica, ha convinto il legislatore a rimandare l’entrata in vigore del Codice.

Prima si è provveduto a rimandare l’attivazione dei soli meccanismi di allerta al febbraio 2021;

Adesso si è rinviato tutto il Codice della Crisi a Settembre 2021 ma già si parla anche di una riscrittura dello stesso per adeguarlo alla attuale congiuntura economica.

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Abrogazione dell’art. 12 del DPGR 36R/2009

Nel 2009 la Regione Toscana emanava il DPGR n° 36/R, che all’art. 12 riportava le opere di trascurabile importanza ai fini della pubblica incolumità.

Dopo quasi 10 anni, ovvero il 3 Settembre 2018, la Corte di Cassazione Penale, con sentenza n° 39428 ha dichiarato la non applicabilità del citato articolo.

“Le Regioni non possono adottare in via amministrativa deroghe per particolari categorie di interventi ed escludere espressamente “opere minori” dalla disciplina antisismica, poiché ciò costituisce aperta violazione del disposto dell’art. 83 del d.P.R. n. 380 del 2001, il quale prevede che tutte le costruzioni la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità sono soggette alla normativa antisismica.”

Di conseguenza la Regione Toscana ha completato l’iter di abrogazione del richiamato art. 12 con il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 12 febbraio 2019, n. 8/R

Ed i professionisti?

Ad ogni professionista di area tecnica non sfugge la necessità di avere un chiaro limite tra le strutture meritevoli di controllo e quelle che possono ragionevolmente esserne escluse.

La sentenza sembra negare proprio questo buon senso che invece è indispensabile, a meno di non voler ingessare ogni attività e rendere ogni opera inutilmente costosa.

Cosa fare?

Per opere realizzate dopo la data di pubblicazione della sentenza del 3/09/2018, anche in conformità al titolo edilizio abilitativo, se in assenza di deposito al Genio Civile, sono da considerarsi violazioni dell’art. 93 del TU 380/2001, con tutte le relative conseguenze;

In caso di richiesta di sanatoria, ove vi siano opere strutturali minori (elenco ex art. 12) fare attenzione ad eventuali conseguenze penali per i soggetti coinvolti, in particolare se ancora non è decorso il termine di prescrizione. Gli Uffici del Genio Civile hanno l’obbligo, in caso di richiesta di sanatoria, di segnalare le violazioni che comportano sanzioni penali;

Quindi occorre provvedere sempre il deposito o la richiesta di autorizzazione ai sensi delle norme antisismiche presso gli uffici del Genio Civile.

Via libera al contratto di “Sale and Lease Back”

Con la sentenza dello scorso 6 luglio num. 16646 la Suprema Corte ha affrontato uno dei più delicati contratti sviluppati negli ultimi anni, ovvero il cd “Sale and lease back” che prevede la vendita di un cespite immobiliare ad una società finanziaria la quale poi lo restituirebbe al cedente tramite contratto di locazione finanziaria.

Il contratto si era scontrato in passato con la criticità derivante dall’art. 2744 del Codice Civile che prevede il divieto di patto commissorio, ovvero il divieto di una clausola che preveda in caso di insolvenza del debitore, per il garante di rivalersi trasferendo a sé la proprietà del bene posto a garanzia.

La Corte affronta il contratto in oggetto affermando che il trasferimento di proprietà è elemento indispensabile per la successiva locazione finanziaria, che rappresenta una forma non già di costituzione di garanzia e spossessamento, bensì di leasing; assicurando quindi una immediata liquidità al cedente con la possibilità in ogni caso di riacquistare il bene al termine della locazione finanziaria.

Uno strumento sempre più diffuso in questi anni di crisi che quindi trova piena legittimazione anche in ambito giudiziario.

A cura di Simone Pesucci

COMMENTARIO ALLA LEGGE FALLIMENTARE 2017

E’ uscito per Dike Giuridica il commentario alla legge fallimentare 2017 cui ha curato la stesura, tra i professionisti, l’Avv. Simone Pesucci.

Il Commentario offre una panoramica normativa della materia dopo le riforme che hanno recentemente ridisegnato, attraverso un articolato percorso, le procedure concorsuali e si rivolge agli operatori (avvocati, curatori fallimentari, magistrati e studenti) proponendo il confronto tra vecchia, intermedia e nuova disciplina, al fine di agevolare la consultazione non solo della norma specifica, ma anche di quelle nozioni indispensabili per la comprensione, in quanto ad essa correlate.

 

L’IMPORTANZA DI UNA PERIZIA ACCURATA IN TEMA DI USURA E ANATOCISMO

Nel corso degli ultimi anni abbiamo visto un proliferare di cause attive promosse nei confronti degli istituti bancari fondate su usura oggettiva, soggettiva e anatocismo.

Il privato, il commerciante, la piccola e media impresa hanno tutti capito che il rapporto con le banche è profondamente cambiato: non è più caratterizzato da una inferiorità patologica dettata dalla causa giuridica che lo genera, ovvero la necessità di accedere al credito; infine anche la giurisprudenza ha cominciato a riequilibrare questo rapporto.

si assiste ad un proliferare negli ultimi anni di un fiorente commercio dietro la promessa di ribaltare le sorti del rapporto tra dare e avere, tra banca e cliente. Molte società offrono assistenza legale e perizie strutturate per verificare l’esistenza di usura e anatocismo nei vostri conti correnti, mutui e affidamenti.

Come spesso accade anche in altri settori non giuridici, la verità probabilmente sta nel mezzo: se da un lato è importante per il cliente avere il diritto di verificare l’operato dell’istituto bancario, dall’altro occorre non imbarcarsi in imprese degne del miglior Don Chisciotte del diritto, con il rischio di trovarsi impigliati tra le pale del mulino a vento contro il quale ci hanno fatto strenuamente combattere.

Ci sono quindi alcuni aspetti preliminari che vanno considerati per affrontare le situazioni ed i rapporti bancari prima di avviare una azione giudiziaria contro la Banca di turno.

 

  1. COMPLETEZZA DELLA DOCUMENTAZIONE

Non si può fare una perizia sensata se la documentazione non è completa.

Per documentazione completa si intende:

Contratti di conto corrente, documento di sintesi, eventuali modifiche, linee di credito, prestiti chirografari:

Estratti conto scalari dall’inizio del rapporto sino alla sua chiusura.

 

Chi estrapola preanalisi gratuite (che non sono perizie) senza questi dati vi fornisce solo una generica e vaga idea della patologia che si nasconde nelle pieghe dei vostri contratti bancari.

Purtroppo in alcuni casi le preanalisi hanno un solo fine: farvi vedere un potenziale recupero (spesso migliaia di euro tra usura e anatocismo) e quindi spingervi a pagare per la perizia finale.

Diffidate di questo strumento o quantomeno siate consapevoli che da una preanalisi che afferma un potenziale recupero di 30.000 euro può benissimo emergere una perizia che vi legittima a chiederne solo 300; a voi le valutazioni di opportunità.

Solo con tutti i dati completi potete pretendere una risposta completa. Se avete una documentazione parziale, prima di chiedere una perizia occorre richiedere al proprio istituto di credito i documenti mancanti.

È un vostro diritto, ai sensi dell’articolo 119 Testo Unico in materia bancaria: la Banca avrà 90 giorni per restituirvi le copie richieste.

 

  1. PERIZIA REALISTICA

Rivolgetevi ad un professionista specializzato per ottenere una perizia attendibile.

Questa potrebbe essere una affermazione scontata ma non lo è: quella perizia è il vostro principale strumento per la corretta istruzione della causa, quindi deve essere non solo completa e affidabile, ma anche redatta da un professionista esperto della materia.

Il consiglio che fornisco ai miei clienti è di affidare questo incarico ad un soggetto che già opera come consulente del Tribunale stesso.

Questo per due essenziali motivi: il professionista conoscerà la prassi di quel tribunale, l’orientamento prevalente sul tema (l’argomento dell’usura bancaria è assai mutevole e soggetto a svariate interpretazioni che cambiano di anno in anno e da un foro all’altro); molto probabilmente il professionista dopo avervi redatto la perizia iniziale sarà poi chiamato ad operare come consulente tecnico di parte nella ctu disposta dal giudice: è fondamentale che sia sempre lo stesso soggetto a seguirvi per tutta la procedura.

 

  1. UNA VALUTAZIONE LEGALE (ANCHE) DI OPPORTUNITA’

Questo è l’aspetto più complesso e controverso: il commercialista deve fornirvi numeri realistici per consentire a voi di capire se conviene o meno avviare l’azione legale.

La serietà professionale passa da questo punto focale: deve essere in grado di dirvi, anche, che non c’è margine di recupero; che nel vostro caso ha ragione la Banca.

in altri casi il contenzioso con il vostro istituto di credito può essere giunto ad una fase processuale in cui talune eccezioni non possono più essere proposte; quindi conviene fare anche una valutazione sulla tempestività.

E’ difficile capire quando agire per primi e quando invece fermarsi per tempo: la scelta passa tutta attraverso la perizia e la sua attendibilità: potreste evitare la soccombenza delle spese legali e magari pensare ad una proposta transattiva, un piano di rientro concordato sempre con l’assistenza dei professionisti.

 

  1. CONCLUSIONI

È utile verificare sempre il rapporto bancario, specialmente se siete una piccola o media impresa attiva da molti anni; per farlo dovrete disporre della documentazione integrale che avrete il diritto di esigere dalla vostra Banca.

Rivolgetevi ad un commercialista o una società specializzata nel settore, meglio se con esperienza già di consulenza tecnica presso il Tribunale presso il quale andrà instaurato il giudizio.

Valutate seriamente la convenienza di instaurare un giudizio, fatevi fare un preventivo completo sui costi della perizia, del legale e della ctu, con una eventuale ipotesi di soccombenza: confrontate l’ipotesi con quella di una trattativa stragiudiziale con la banca per la ristrutturazione del vostro debito.

In ultimo però voglio anche ricordare che oggi gli istituti bancari sono molto più “prudenti” che in passato: faranno le stesse vostre valutazioni, verificheranno i tassi applicati per evitare una soccombenza e valuteranno molto più volentieri una transazione a saldo e stralcio, di fronte alla prospettiva di un lungo e difficoltoso recupero coattivo; ricordate che anche loro devono pagare il legale, il consulente di parte, le spese del procedimento e di esecuzione per sperare, infine, di veder recuperata una parte del loro credito originario.

Oggi più che mai è essenziale lavorare in team per questo tipo di problematiche: solo un gruppo con esperienza potrà fornirvi il supporto adeguato per raggiungere un risultato di successo.

 

 

a cura di Simone Pesucci

Sulla rottamazione delle cartelle di pagamento emesse da Equitalia

Il 4 novembre scorso, l’agente per la riscossione ha pubblicato sul proprio sito internet il modulo di adesione alla definizione agevolata prevista dal cd. “Decreto Fiscale” (art. 6, d.l. n. 193/2016) che consente di regolarizzare i carichi affidati a Equitalia tra il 2000 e il 2015 senza pagare le sanzioni e gli interessi moratori. Equitalia comunicherà al contribuente entro il 24 aprile 2017 (180 giorni dopo la pubblicazione del d.l. sulla Gazzetta Ufficiale, avvenuta lo scorso 24 ottobre) l’ammontare complessivo delle somme dovute e invierà i bollettini di pagamento.

Avranno la possibilità di presentare domanda tutti i contribuenti che hanno ricevuto cartelle di pagamento dal 2000 al 2016 emesse da Regioni, Province, Comuni, Città metropolitane, per ruoli relativi ad imposte come Imu, Irpef, Irap, Ires, e a contributi previdenziali e assistenziali affidati dall’Agenzia delle Entrate, dall’Inps o dall’Inail.

Quindi, come si evince dal Decreto Legge n. 193/2016 le cartelle notificate prima del 2000 non godono della sanatoria.

Non rientrano nel nuovo piano di rottamazione le cartelle riguardanti l’Iva riscossa all’importazione, le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna, i crediti da danno erariale per sentenze di condanna della Corte dei Conti, il recupero di aiuti di Stato, e infine le sanzioni pecuniarie dovute per provvedimenti e sentenze penali di condanna.

Tutti i contribuenti che decideranno di aderire alla nuova rottamazione, dal 2017, saranno comunque tenuti a versare il rispettivo debito capitale, gli interessi per dilazione di pagamento (4%) e l’aggio (ricalcolato), tuttavia verranno risparmiati dal calcolo delle sanzioni e degli interessi sulla multa ricevuta.

Possono aderire tutti coloro che sono destinatari di una cartella di pagamento che abbia i requisiti sopra descritti. Potranno accedere anche coloro che hanno già un piano di rateizzazione ma, in tal caso, dovranno pagare integralmente le rate in scadenza fino al 31 dicembre 2016.

Sono esclusi coloro i quali finiranno il pagamento dei loro debiti il 31 dicembre.

Sono ammessi, inoltre, anche i contribuenti che hanno un contenzioso aperto con Equitalia in relazione alle cartelle da agevolare, purché rinuncino allo stesso. La rinuncia dovrà essere espressamente indicata nel modulo di adesione.

Al fine di aderire al nuovo piano rottamazione cartelle sarà necessario presentare domanda entro il 31 marzo 2017 (non più entro il 23 gennaio).

Circa le modalità di pagamento, quest’ultimo potrà essere fatto in un’unica soluzione oppure ratealmente. Nel caso in cui si scelga di pagare a rate, in base alle ultime novità, è stato previsto il pagamento in 5 rate, tuttavia il 70% del debito dovrà essere stato pagato entro l’anno 2017.

A cura di Elisa Martorana

 

L’Avv. Simone Pesucci entra in MLS – Master Legal Service

logo-mlsil network Mls – Master Legal Service è un progetto di Dino Crivellari – fondatore dell’insegna omonima ed ex amministratore delegato di Unicredit Credit Management Bank – Francesca Crivellari e Licia Polizio.

Il network, che riunisce attualmente 35 professionisti con cui lo stesso Crivellari ha avuto modo di collaborare nel corso della propria carriera, ha l’obiettivo di favorire la circolazione di informazioni tra i membri del network e di fornire, in maniera integrata, a clienti e investitori l’assistenza necessaria nei diversi fori in cui i singoli professionisti operano.

Di seguito il link alla news:

http://www.toplegal.it/news/2016/10/20/18807/nasce-master-legal-service

 

Nullità notifica cartella di pagamento inviata mezzo PEC

Sul tema della notifica di cartelle esattoriali a mezzo PEC si segnalano alcune interessanti pronunce in tema di nullità della notifica che possono essere utilizzate nell’impugnazione delle cartelle esattoriali.

Infatti l’utilizzo della posta elettronica certificata per l’invio da un lato non consentirebbe di trasmettere la copia conforme della cartella, dall’altro non consentirebbe di garantire la corretta ricezione da parte del destinatario.

Siamo come sempre a vostra completa disposizione per l’assistenza legale anche in questa materia.

Vi lascio il testo integrale dell’articolo:

Sulla nullità della notifica delle cartelle di pagamento a mezzo PEC

Legge 119/2016 (d.l. 59/2016) Modifiche su Procedure esecutive, concorsuali e su banche in liquidazione

E’ entrata in vigore il 03.07.2016 la legge 119 in tema di “Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonche’ a favore degli investitori in banche in liquidazione“.

Molte le novità sia all’interno della legge fallimentare che del Codice di Procedura Civile.

Si allegano le tavole sinottiche predisposte dalla Scuola superiore della magistratura che pongono l’evidenza sulle modifiche in vigore dal 3 luglio.

Siamo a disposizione per ogni chiarimento e aiuto in merito

A cura di Simone Pesucci