CONTROLLO sulla FATTIBILITA’ ECONOMICA del PIANO di CONCORDATO

La Sentenza 4915 della Corte di Cassazione depositata il 27 febbraio 2017 ribadisce un concetto molto importante, per il quale, il controllo di legittimità del Tribunale in tema di concordato preventivo si realizza applicando un unico criterio in sede di ammissibilità, revoca ed omologazione della procedura che si attua verificando l’effettiva realizzabilità della causa concreta. La Cassazione ha infatti accolto il ricorso presentato dalla curatela di una società dichiarata fallita, avverso la sentenza della Corte d’Appello che aveva revocato il fallimento, dichiarato a seguito della pronuncia di inammissibilità della proposta di concordato preventivo con continuità aziendale. Il giudice fallimentare aveva infatti sollevato il problema della genericità sia del piano concordato sia della relazione di attestazione, che, per le caratteristiche, portavano ad escludere la fattibilità del concordato preventivo.

La Suprema Corte ha finalmente rigettato l’idea secondo la quale il controllo sulla fattibilità del piano non consentirebbe di sindacare sugli aspetti economici della proposta, rimettendo in sostanza al Tribunale il solo compito di una fattibilità di tipo giuridico. La decisione, ad avviso di chi scrive, va a chiarire aspetti di incertezza che fino ad oggi hanno portato a ritenere che la fattibilità di tipo economico sia rimessa unicamente ai creditori. La Corte di Cassazione ha precisato infatti che il controllo sulla legittimità viene attuato anche avuto riguardo alla realizzabilità della causa concreta, da intendersi come obiettivo che si pone la società nei confronti dei creditori, che certamente non può e non deve essere generico. Questo presuppone chiaramente un controllo sul contenuto della proposta, che deve essere improntata ad assicurare la soluzione alla crisi di impresa, rimuovendola, mediante il migliore soddisfacimento a favore dei creditori. Ed è in questa ottica che deve intervenire un controllo da parte del Tribunale, volto a considerare il rispetto circa l’effettiva realizzabilità del piano, questione che va al di là del controllo cosiddetto formale. Ed è per questo che, stabilisce la Cassazione, “neppure è esatto porre a base del giudizio una summa divisio tra controllo di fattibilità giuridica astratta (sempre consentito) e un controllo di fattibilità economica (sempre vietato)….(omissis)…il giudice è tenuto a una verifica diretta del presupposto di fattibilità del piano per poter ammettere il debitore al concordato, e la differenza nozionistica dalla corte d’appello richiamata serve semplicemente a questo: che mentre il sindacato del giudice sulla fattibilità giuridica, intesa come verifica della non incompatibilità del piano con norme inderogabili, non incontra particolari limiti, il controllo sulla fattibilità economica, intesa come realizzabilità nei fatti del medesimo, può essere svolto nei limiti della verifica della sussistenza o meno di una assoluta, manifesta inettitudine del piano presentato dal debitore a raggiungere gli obiettivi prefissati, individuabile caso per caso in riferimento alle specifiche modalità indicate dal proponente per superare la crisi“. Ai creditori di fatto è riservata la valutazione della convenienza di una proposta plausibile, rispetto all’alternativa del fallimento, oltre che la specifica realizzabilità della percentuale di soddisfazione offerta a ciascuno di essi con il piano stesso.

Il giudice deve poter estendere il proprio esame alla idoneità del piano e dell’attestazione del professionista in rapporto ai punti in base ai quali il piano è stato articolato.

A cura di Silvia Cecconi

 

 

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