INDICATORI di ALLERTA nella CRISI di IMPRESA

Il 1 febbraio 2017 la Camera dei Deputati ha approvato il disegno di legge C 3671-bis che contiene una delega al Governo per la riforma della materia relativa alla crisi di impresa e all’insolvenza, con una parte dedicata ai cosiddetti indicatori di allerta. Tale disegno è al momento in Senato (S.2681).

Nel testo del disegno di legge relativo alla crisi di impresa, all’articolo 4, sono stati previsti indicatori di allerta in presenza dei quali l’organo di controllo di una società deve immediatamente riferire all’organo di amministrazione della stessa, nel rispetto di un requisito fondamentale: la tempestività dell’azione da parte dell’organo maggiormente in grado di riferire in merito a determinate situazioni, ossia quello di controllo. In caso di adeguato intervento da parte dell’organo amministrativo, si prevede la necessità di informare l’organo di composizione della crisi. La definizione che il Legislatore dà allo stato di crisi, infatti, ruota attorno ad un concetto basato sostanzialmente sull’anticipazione degli effetti della stessa, intesa dunque come probabilità di futura insolvenza, anche tenendo conto della scienza aziendalistica, mantenendo tuttavia inalterato il concetto di insolvenza previsto dall’articolo 5 della legge fallimentare.

La tempestività dell’azione è da ricondursi alla necessità di intervento che il Legislatore porrebbe a carico dell’organo amministrativo, dal momento in cui viene prevista la necessità di intervenire nell’arco di sei mesi dal manifestarsi degli indicatori di allerta della crisi. Il disegno di legge di fatto, attribuisce tale compito ad indicatori finanziari, quali il rapporto tra mezzi finanziari propri e di terzi, l’indice di rotazione del magazzino, dei crediti, l’indice di liquidità corrente e differita. Il tentativo del Legislatore, a ben vedere, è volto all’anticipazione di effetti che possono avere ripercussioni molto negative a livello economico, cercando di evitare soluzione di crisi che in realtà hanno ben poco da salvare. Non di rado infatti si assiste a tentativi di soluzione che riguardano realtà già ormai decotte da anni, con effetti evidentemente distorsivi anche per il sistema economico. Ciò che al momento emerge, dunque, è la necessità di individuare la crisi, evitando soluzioni che di tempestivo, ad onor del vero, non hanno alcunché. E se gli indicatori finanziari hanno certamente una rilevanza fondamentale, non da meno il rispetto dei principi contabili che forniscono in modo preciso come deve essere redatto un bilancio di esercizio, nel rispetto di quella rappresentazione veritiera e corretta cui fa riferimento l’articolo 2423 del codice civile.

Nel disegno di legge si fa riferimento all’obbligo dell’imprenditore e degli organi sociali di istituire assetti organizzativi adeguati per la rilevazione tempestiva della crisi e della perdita di continuità aziendale: a sottolineare come la tempestività lasci spazio a pochi errori, coadiuvata dalla correttezza nell’impostazione dei dati. Lo scopo è quello di aiutare l’impresa ad affrontare la crisi, prima che sia troppo tardi. E questo anche a causa del tentativo dell’imprenditore di tentare il tutto per tutto, alimentato dalla paura dello stesso di affrontare la crisi, finendo per distruggere invece che salvare. E il ruolo che l’organo di controllo (collegio sindacale, sindaco unico, revisore dei conti, società di revisione) assume in questa fase, delinea, semmai ce ne fosse stato bisogno, l’importanza che tale organo riveste all’interno di una realtà societaria; spetta a questo organo infatti, rilevata l’esistenza di fondati indizi di crisi, il compito di avviare una procedura di allerta, con un avvertimento immediato al consiglio di amministrazione (cosa che di fatto dovrebbe già avvenire), che in caso di mancata risposta, dovrà essere rivolto all’autorità giudiziaria. Un’allerta che potremmo definire dunque interna alla società, volta alla totale protezione di coloro che, creditori, sono lontani dal conoscere la realtà delle cose e che si affianca all’allerta cosiddetta esterna, sensibilizzata dall’intervento di creditori esterni e qualificati, come l’amministrazione finanziaria. Non dimentichiamo che i principi di comportamento del collegio sindacale di società non quotate prevedono una norma, la 11.1, che riguarda la prevenzione ed emersione della crisi, a significare l’importanza che attribuisce a questo organo, affiancata dagli indicatori previsti principio di revisione 570; il Legislatore oggi vuole sottolineare l’attenzione particolare che l’organo di controllo di una società deve prestare in caso di crisi aziendale, proprio quando, verificandosi alcune circostanze, nel rispetto del postulato fondamentale della continuità aziendale.

 

A cura di Silvia Cecconi