Gli Ingegneri possono intervenire su edifici artistici?
Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI) ha chiesto al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (MiBACT) di chiarire una volta per tutte gli ambiti in cui gli ingegneri possono intervenire su edifici vincolati di pregio storico e artistico.
Infatti sarebbe necessaria una maggiore chiarezza in questo ambito, ovvero sulla questione delle competenze professionali.
Ci sono diverse sentenze discordanti e servirebbe una regolamentazione ufficiale e definitiva sulle tipologie di intervento che gli ingegneri possono effettuare sugli edifici vincolati.
La possibilità per gli ingegneri di occuparsi di edifici vincolati è stabilita dall’art. 52 del Regolamento per le professioni di Ingegnere e di Architetto, secondo cui la “parte tecnica” degli interventi sugli edifici di pregio e carattere artistico può essere effettuata sia dall’architetto che dall’Ingegnere.
La circolare del 30/4/2015, n. 15 riporta “Disposizioni in materia di tutela del patrimonio architettonico e mitigazione del rischio sismico” ed ha il dichiarato scopo di “sensibilizzare” tutte le figure che hanno influenza sulla gestione del patrimonio, a certe condizioni.
Ed è proprio questo il motivo che ha spesso portato a dubbi interpretativi ed, ovviamente, a non poche divergenze tra le diverse categorie.