Sulla rottamazione delle cartelle di pagamento emesse da Equitalia

Il 4 novembre scorso, l’agente per la riscossione ha pubblicato sul proprio sito internet il modulo di adesione alla definizione agevolata prevista dal cd. “Decreto Fiscale” (art. 6, d.l. n. 193/2016) che consente di regolarizzare i carichi affidati a Equitalia tra il 2000 e il 2015 senza pagare le sanzioni e gli interessi moratori. Equitalia comunicherà al contribuente entro il 24 aprile 2017 (180 giorni dopo la pubblicazione del d.l. sulla Gazzetta Ufficiale, avvenuta lo scorso 24 ottobre) l’ammontare complessivo delle somme dovute e invierà i bollettini di pagamento.

Avranno la possibilità di presentare domanda tutti i contribuenti che hanno ricevuto cartelle di pagamento dal 2000 al 2016 emesse da Regioni, Province, Comuni, Città metropolitane, per ruoli relativi ad imposte come Imu, Irpef, Irap, Ires, e a contributi previdenziali e assistenziali affidati dall’Agenzia delle Entrate, dall’Inps o dall’Inail.

Quindi, come si evince dal Decreto Legge n. 193/2016 le cartelle notificate prima del 2000 non godono della sanatoria.

Non rientrano nel nuovo piano di rottamazione le cartelle riguardanti l’Iva riscossa all’importazione, le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna, i crediti da danno erariale per sentenze di condanna della Corte dei Conti, il recupero di aiuti di Stato, e infine le sanzioni pecuniarie dovute per provvedimenti e sentenze penali di condanna.

Tutti i contribuenti che decideranno di aderire alla nuova rottamazione, dal 2017, saranno comunque tenuti a versare il rispettivo debito capitale, gli interessi per dilazione di pagamento (4%) e l’aggio (ricalcolato), tuttavia verranno risparmiati dal calcolo delle sanzioni e degli interessi sulla multa ricevuta.

Possono aderire tutti coloro che sono destinatari di una cartella di pagamento che abbia i requisiti sopra descritti. Potranno accedere anche coloro che hanno già un piano di rateizzazione ma, in tal caso, dovranno pagare integralmente le rate in scadenza fino al 31 dicembre 2016.

Sono esclusi coloro i quali finiranno il pagamento dei loro debiti il 31 dicembre.

Sono ammessi, inoltre, anche i contribuenti che hanno un contenzioso aperto con Equitalia in relazione alle cartelle da agevolare, purché rinuncino allo stesso. La rinuncia dovrà essere espressamente indicata nel modulo di adesione.

Al fine di aderire al nuovo piano rottamazione cartelle sarà necessario presentare domanda entro il 31 marzo 2017 (non più entro il 23 gennaio).

Circa le modalità di pagamento, quest’ultimo potrà essere fatto in un’unica soluzione oppure ratealmente. Nel caso in cui si scelga di pagare a rate, in base alle ultime novità, è stato previsto il pagamento in 5 rate, tuttavia il 70% del debito dovrà essere stato pagato entro l’anno 2017.

A cura di Elisa Martorana

 

Nullità notifica cartella di pagamento inviata mezzo PEC

Sul tema della notifica di cartelle esattoriali a mezzo PEC si segnalano alcune interessanti pronunce in tema di nullità della notifica che possono essere utilizzate nell’impugnazione delle cartelle esattoriali.

Infatti l’utilizzo della posta elettronica certificata per l’invio da un lato non consentirebbe di trasmettere la copia conforme della cartella, dall’altro non consentirebbe di garantire la corretta ricezione da parte del destinatario.

Siamo come sempre a vostra completa disposizione per l’assistenza legale anche in questa materia.

Vi lascio il testo integrale dell’articolo:

Sulla nullità della notifica delle cartelle di pagamento a mezzo PEC