SOCIO UNICO di S.R.L: ESTENSIONE del FALLIMENTO
Ci si chiede cosa accada nel caso di fallimento di una società a responsabilità limitata con socio unico nel caso che questi non abbia rispettato gli obblighi che la legge impone in merito alla pubblicità presso il registro delle imprese.
Come sappiamo, l’art. 147, co. 1, L.F. prevede che la sentenza dichiarativa di fallimento di una società che appartenga ad uno dei tipi regolati dai capi III (società in nome collettivo), IV (società in accomandita semplice) e VI (società in accomandita per azioni) del libro quinto del codice civile, produce anche il fallimento dei soci, pur se non persone fisiche, illimitatamente responsabili.
Dalla lettura di questo comma dunque resta esclusa l’estensione del fallimento della società a responsabilità limitata nel caso in cui vi sia un unico socio che non abbia adempiuto agli obblighi pubblicitari ai sensi degli articoli 2462 e 2470 del codice civile.
L’articolo 147, co.1, L.F è molto chiaro su quali siano i soggetti, nei confronti dei quali il fallimento della società ha ripercussioni, determinandone l’estensione e tra questi non vi sono i soci illimitatamente responsabili delle società di capitali.
L’estensione infatti è la conseguenza di una scelta dettata dall’appartenenza, ad una società nella quale, fin dalla costituzione, il socio ha inteso garantire, con il proprio patrimonio le obbligazioni della società nei confronti dei terzi: sappiamo che tendenzialmente i soci di una società di persone sono anche amministratori e rappresentanti della società e i loro atti impegnano sia la società che il patrimonio; impegnano inoltre anche gli altri soci, che rispondono illimitatamente con il patrimonio personale per i debiti cosiddetti sociali.
Nella società di capitali vi è invece una tendenziale irrilevanza della persona del socio, proprio perché egli non è responsabile per le obbligazioni sociali. Nel caso dunque fallisca una società a responsabilità limitata con socio unico, il curatore non potrà aggredire il patrimonio personale del socio, né dichiararne il fallimento in modo automatico; il socio resta certamente illimitatamente responsabile per i debiti contratti dalla società in solido con la stessa; egli in pratica è responsabile nei confronti dei creditori della società solo per il fatto di non avere posto in essere tutte le cautele che la legge attribuisce al socio che si trova ad essere l’unico di una società di capitali. I creditori della società e solo loro potranno infatti agire nei confronti del socio, non potendo di fatto il curatore che per il socio diviene un condebitore solidale.
E’ evidente che il creditore che dovesse aggredire il patrimonio personale del socio in questo caso, avrà una pretesa ridotta nei confronti della società. E questo, di fatto, è l’unico vantaggio per la procedura, che, come si evince dalla lettura degli articoli 61 e 62 L.F. in tema di creditore di coobbligati solidali, vedrà ridotti i propri debiti per effetto del soddisfacimento del terzo sul patrimonio del socio.
A cura di Silvia Cecconi