Con la sentenza dello scorso 6 luglio num. 16646 la Suprema Corte ha affrontato uno dei più delicati contratti sviluppati negli ultimi anni, ovvero il cd “Sale and lease back” che prevede la vendita di un cespite immobiliare ad una società finanziaria la quale poi lo restituirebbe al cedente tramite contratto di locazione finanziaria.
Il contratto si era scontrato in passato con la criticità derivante dall’art. 2744 del Codice Civile che prevede il divieto di patto commissorio, ovvero il divieto di una clausola che preveda in caso di insolvenza del debitore, per il garante di rivalersi trasferendo a sé la proprietà del bene posto a garanzia.
La Corte affronta il contratto in oggetto affermando che il trasferimento di proprietà è elemento indispensabile per la successiva locazione finanziaria, che rappresenta una forma non già di costituzione di garanzia e spossessamento, bensì di leasing; assicurando quindi una immediata liquidità al cedente con la possibilità in ogni caso di riacquistare il bene al termine della locazione finanziaria.
Uno strumento sempre più diffuso in questi anni di crisi che quindi trova piena legittimazione anche in ambito giudiziario.
A cura di Simone Pesucci